Il Siulm Carabinieri comunica che, ha scritto allo Spett.le Comando Generale dei Carabinieri affinché si faccia promotore di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa; quindi, ha rappresentato alcune situazioni suscettibili di modifica, ravvisate nella disciplina della figura del RLS:
1- La nota n. 26/4-1” P” di prot. del 29/03/2010, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, IV Reparto – SM – Ufficio Logistico, disciplina la figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, militari e civili.
2 - L’Arma dei Carabinieri forma e aggiorna il proprio personale deputato a ricoprire l’incarico di RLS, impiegando giustamente tempo, soldi ed energie.
3 - L’RLS acquisisce col tempo professionalità sempre crescente, divenendo per il personale dell’Arma CC figura di riferimento per le problematiche sulla sicurezza, lavorando spesso in sinergia con tutto il sistema della sicurezza del lavoro, ognuno per il proprio ambito.
4 - Questo impegno da parte del RLS non viene remunerato in particolare o in misura maggiore rispetto ai normali emolumenti previsti per tutti i militari, venendo svolto sempre con il mas- simo impegno e senso di responsabilità che contraddistinguono i militari dell’Arma dei Carabinieri.
5 - La suddetta circolare di cui al punto 2, lett. b (3) “Decorrenza, durata e revoca del mandato del RLS Militare”, pone come limite massimo dell’incarico n. 2 mandati di n. 3 anni, su nomina del Datore di lavoro. Questo limite, non corroborato da una palese motivazione di natura pratica, può inficiare il lavoro svolto dal RLS, soprattutto nei casi dove forte è la sinergia con il servizio di Prevenzione e Protezione.
6 - Per rendere più efficace ed efficiente l’attività dell’amministrazione nel settore della sicurezza del lavoro, a parere dello scrivente, sarebbe opportuno che fosse il Datore di Lavoro a decidere se rinnovare l’incarico per RLS oltre il secondo mandato oppure optare per un diverso militare, anche alla luce del percorso di lavoro del RLS che potrebbe essere troncato bruscamente, senza aver avuto il tempo di chiudere il ciclo lavorativo, costringendo il nuovo RLS a ripercorrerlo dall’inizio, con perdita di tempo soldi ed energie da parte dell’Amministrazione.
7 - Al punto 2, lett. b (1) ”procedure per la designazione dei RLSM” prevede la designazione da parte del datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare ( Co.Ba.R.). Alla luce dell’intervenuta modifica normativa da parte della legge 28/04/2022 n. 46, a parere dello scrivente, sarebbe opportuno sostituire la dicitura “organi della rappresentanza militare ( Co.Ba.R.)“ con la dicitura “ associazioni professionali a carattere sindacale tra militari “.
LA SEGRETERIA NAZIONALE SIULM CARABINIERI ha chiesto, allo Spettabile Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di farsi da portavoce delle criticità riscontrate e di farle presenti nelle sedi opportune.
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Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SI.U.L.M.) è un Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (A.P.C.S. M.) InterForze riconosciuta e iscritta al nr. 18 dell’Albo del Ministero del Difesa. Noi siamo un organismo di riferimento per la tutela dei diritti del personale con le “stellette”, nati nel 2018 dalla brillante idea di 15 Militari appartenenti all’Esercito Italiano, all’ Aeronautica Militare ed all’Arma dei Carabinieri. L’abrogazione della norma sul divieto di costituire associazioni ha spinto questo gruppo di pionieri, animanti dalla sensibilità e dal senso di prodigalità nei confronti dei colleghi in difficoltà e precari, a staccarsi dalle vecchie logiche della rappresentanza militare. per abbracciare il nuovo credo: “Tutelati Sempre”.